Autoconsumo Collettivo
E6 ENERGIA S.R.L. is ready
Requisiti comuni tra soggetti facenti parte della configurazione
I rapporti tra i soggetti appartenenti alla configurazione sono regolati da un contratto di diritto privato che:
1) prevede il mantenimento dei diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore per il Mercato Libero;
2) individua univocamente un soggetto delegato responsabile del riparto dell’energia elettrica condivisa a cui i soggetti possono, inoltre, demandare la gestione delle partite di pagamento e di incasso verso le società di vendita e il GSE;
3) consente ai soggetti di recedere in ogni momento e uscire dalla configurazione, fermi restando eventuali corrispettivi concordati in caso di recesso anticipato per la compartecipazione agli investimenti sostenuti, che devono comunque risultare equi e proporzionati.
Nel caso, ad esempio di condomìni, il contratto può essere costituito anche dal verbale di delibera assembleare firmato dai condòmini che aderiscono al gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente.
Requisiti specifici per la configurazione di gruppo di autoconsumatori
Le configurazioni di gruppo di autoconsumatori devono prevedere almeno due clienti finali e un impianto/sezione di impianto di produzione.
Requisiti dei soggetti facenti parte del gruppo di autoconsumatori
Ai fini dell’accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell’energia elettrica condivisa, i soggetti facenti parte della configurazione di gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente, devono essere clienti finali e/o produttori che possiedono i seguenti requisiti:
a) essere titolari di punti di connessione ubicati nel medesimo edificio o condominio;
b) non svolgere come attività commerciale o professionale principale la produzione e scambio dell’energia elettrica;
c) aver sottoscritto un contratto di diritto privato;
d) aver dato mandato al Referente per la costituzione e gestione della configurazione e per la richiesta al GSE e l’ottenimento dei benefici previsti dal servizio di valorizzazione e incentivazione dell’energia condivisa.
I clienti finali facenti parte della configurazione, inoltre, devono rilasciare, per il tramite del Referente, una liberatoria al GSE per l’utilizzo dei dati afferenti ai loro punti di connessione ai fini della verifica dei requisiti e per la valorizzazione e incentivazione dell’energia condivisa, nonché per realizzare tutti gli obiettivi previsti dall’art. 42bis del DL 162/2019 e dalla Delibera 318/20 ARERA.
Ulteriori clienti finali aventi punti di prelievo ubicati nel medesimo edificio o condominio a cui si riferisce la configurazione ma non associati a questi (ovvero che non abbiano sottoscritto il contratto di diritto privato possono rilasciare una liberatoria al GSE, per il tramite del Referente, ai fini dell’utilizzo dei dati di misura afferenti ai loro punti di connessione perché assumano rilievo nel computo dell’energia elettrica condivisa.
Il GSE, quale Titolare autonomo del trattamento relativo al riconoscimento dei benefici derivanti dall’autoconsumo, adotterà le modalità più opportune al trattamento dei dati medesimi in ottemperanza alle disposizioni del Regolamento UE 679/2016 (GDPR), interfacciandosi laddove necessario con le Società del gruppo GSE, Ministeri e Autorità di regolazione, nonché con le società di distribuzione dell’energia e/o i venditori, ferme le responsabilità di questi ultimi riguardo i trattamenti e i dati nella loro titolarità.
Requisiti dei punti di connessione della configurazione di gruppo di autoconsumatori
I punti di connessione dei clienti finali e/o dei produttori e gli impianti di produzione, ivi inclusi eventuali sistemi di accumuli o colonnine, la cui energia elettrica rileva ai fini della determinazione dell’energia elettrica condivisa nel gruppo di autoconsumo, devono essere ubicati nell’area afferente al medesimo edificio o condominio.
Tale verifica deve essere fatta dal Referente.
Per edificio si intende una costruzione costituita da strutture edilizie che delimitano uno spazio di volume definito, composta da una o più unità immobiliari, come censite al catasto. Il limite di un edificio è costituito dalle mura perimetrali confinanti con l’ambiente esterno, il terreno o altri edifici.
Ai fini delle presenti Regole Tecniche si applicherà la definizione di edificio solo allorché questo sia costituito da unità immobiliari aventi un unico proprietario, al fine di distinguerlo dal caso del condominio.
Per condominio si intende un insieme di unità immobiliari, come censite al catasto, aventi parti comuni a più soggetti.
I condomìni possono essere costituiti anche da più edifici come nel caso delle villette a schiera o dei cosiddetti “supercondomini”.
Per area afferente all’edificio o condominio si intende l’area occupata dall’edificio o condominio e dalle relative pertinenze e spazi comuni.
Read MoreComunità Energetiche Rinnovabili
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Requisiti comuni tra soggetti facenti parte della configurazione
I rapporti tra i soggetti appartenenti alla configurazione sono regolati da un contratto di diritto privato che:
1) prevede il mantenimento dei diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore per il Mercato Libero;
2) individua univocamente un soggetto delegato responsabile del riparto dell’energia elettrica condivisa a cui i soggetti possono, inoltre, demandare la gestione delle partite di pagamento e di incasso verso le società di vendita e il GSE;
3) consente ai soggetti di recedere in ogni momento e uscire dalla configurazione, fermi restando eventuali corrispettivi concordati in caso di recesso anticipato per la compartecipazione agli investimenti sostenuti, che devono comunque risultare equi e proporzionati.
Nel caso di comunità di energia rinnovabile i contenuti sopra elencati sono parte integrante dello Statuto e/o nell’atto costitutivo della medesima comunità.
La stipula di un contratto che contenga almeno i contenuti sopra elencati ovvero l’integrazione di tali contenuti nello Statuto e/o nell’atto costitutivo della comunità di energia rinnovabile deve avvenire prima della richiesta di accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell’energia elettrica condivisa.
Requisiti specifici per le configurazioni di comunità di energia rinnovabile
Le comunità di energia rinnovabile devono prevedere almeno due clienti finali, azionisti o membri della comunità, e un impianto di produzione/sezione di impianto di produzione e possedere i requisiti di seguito descritti:
Ai fini dell’accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell’energia elettrica condivisa, i soggetti facenti parte della configurazione di comunità devono possedere i seguenti requisiti:
a) essere azionisti o membri di un medesimo soggetto giuridico (la comunità di energia rinnovabile);
b) essere persone fisiche, piccole e medie imprese (PMI)1, enti territoriali o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali;
c) nel caso di imprese private, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non deve costituire l’attività commerciale e/o industriale principale;
d) essere titolari di punti di connessione ubicati su reti elettriche di bassa tensione sottese alla medesima cabina di trasformazione media/bassa tensione (medesima cabina secondaria, ma anche cabina primaria);
e) aver dato mandato alla comunità di energia rinnovabile per la richiesta al GSE e l’ottenimento dei benefici previsti dal servizio di valorizzazione e incentivazione dell’energia condivisa.
Tali soggetti, inoltre, devono rilasciare, per il tramite del Referente, una liberatoria al GSE per l’utilizzo dei dati afferenti ai loro punti di connessione ai fini della verifica dei requisiti e per la valorizzazione e incentivazione dell’energia condivisa, nonché per realizzare tutti gli obiettivi previsti dall’art. 42bis del DL 162/2019 e dalla Delibera 318/20 ARERA.
Requisiti della comunità di energia rinnovabile
La comunità di energia rinnovabile deve possedere i seguenti requisiti:
1) essere un soggetto giuridico autonomo che, agendo a proprio nome, possa esercitare diritti ed essere soggetto ad obblighi;
2) avere come oggetto sociale prevalente (come riscontrabile dallo Statuto e/o dall’atto costitutivo) quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri azionisti o membri o alle aree locali in cui opera, piuttosto che profitti finanziari;
3) avere uno Statuto o un atto costitutivo che prevedano:
3.1) una partecipazione alla comunità aperta e volontaria;
3.2) che la comunità sia autonoma ed effettivamente controllata dagli azionisti o membri facenti parte della configurazione;
3.3) il rispetto di tutte le condizioni previste dalla Delibera 318/20 ARERA
4) avere azionisti o membri che siano persone fisiche, piccole e medie imprese (PMI), enti territoriali o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali, a condizione che, per le imprese private, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l’attività commerciale e/o industriale principale;
5) essere proprietaria ovvero avere la piena disponibilità degli impianti di produzione appartenenti alla configurazione.
Requisiti dei punti di connessione della configurazione di comunità di energia rinnovabile
I punti di connessione dei soggetti membri o azionisti di una comunità di energia rinnovabile e degli impianti di produzione, devono essere sottesi alla medesima cabina secondaria.
La Delibera prevede che i gestori di rete implementino degli strumenti che consentano di individuare, anche su base convenzionale, i punti di connessione sottesi alla medesima cabina secondaria o primaria.
Il perimetro inizialmente definito dal gestore di rete sulla base della medesima cabina secondaria rimane, inoltre, inalterato al fine di tutelare i diversi utenti (clienti finali e/o produttori) facenti parte della medesima comunità di energia rinnovabile nel caso in cui l’impresa distributrice, per esigenze tecniche, debba cambiare successivamente la cabina secondaria alla quale siano connesse le unità di consumo e/o gli impianti di produzione dei medesimi utenti.
Il Referente, prima dell’invio al GSE della richiesta di accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell’energia condivisa verifica che i punti di connessione dei clienti finali e degli impianti di produzione la cui energia elettrica rileva per la configurazione, identificati tramite i rispettivi codici POD, siano sottesi alla medesima cabina secondaria, in base alle informazioni rese disponibili dal gestore di rete di riferimento.
Nel caso di impianti non ancora connessi alla rete e per i quali risulti necessario realizzare un nuovo punto di connessione (impianti che non verranno connessi a utenze già esistenti), ai fini della verifica di cui sopra il Referente dovrà far riferimento, nell’ambito della richiesta al gestore di rete, al codice POD del preventivo di connessione dell’impianto.
I gestori di rete trasmettono poi al GSE le informazioni relative alla cabina secondaria a cui sono connessi i punti di connessione che rilevano per la configurazione, secondo modalità definite dal GSE.
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